Autorizzazioni (opere che non richiedono concessione edilizia)

Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 3 dell'ordinamento edilizio comunale in forma vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25/R del 30.04.1997, per l'esecuzione delle opere sotto indicate che non richiedono concessione edilizia è necessaria l'autorizzazione del Sindaco (salvo non sia diversamente disposto dalle leggi urbanistiche e in materia di tutela del paesaggio e fatta salva l'eventuale autorizzazione forestale prevista dalla legge).

Se la documentazione deve essere presentata all'Assessore provinciale competente il Sindaco dovrà aspettare il parere definitivo dell'Amministrazione provinciale prima di rilasciare l'autorizzazione.

Il richiedente deve presentare la seguente documentazione (i documenti tecnici vanno presentati in duplice copia):

  • Domanda redatta su carta legale con relazione tecnica illustrativa;
  • 1 marca da bollo da 16,00 €;
  • Diritti di segreteria 40,00 €;
  • Planimetria;
  • Certificato di possesso;
  • Documentazione fotografica.

Se le opere rientrano fra quelle sotto indicate, al richiedente sarà restituita quanto prima possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni, una copia dei documenti tecnici col visto del Sindaco.

  1. Abbattimento di alberi ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.P. 12.02.1975, n. 5;
  2. costruzione di strade boschive e poderali con una carreggiata larga fino a 2,50 m e una lunghezza fino a 1.000 m;
  3. opere di miglioramento fondiario fino a 5.000 mq su superfici agricole sotto i 1.600 m di altitudine con uno spostamento del terreno non superiore o inferiore a 50 cm;
  4. rinterri e deposito di materiale di scavo su una superficie di max. 1.000 mq;
  5. manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati purché non venga modificato l'aspetto estetico né venga compromessa la statica dell'edificio;
  6. risanamento e tinteggiatura di facciate e muri di cinta con determinazione del colore utilizzato;
  7. costruzione di recinzioni con zoccolo di calcestruzzo (max. 1,40 m) e mura di recinzione (max. 50 cm);
  8. ristrutturazione di parti di edifici (balconi, finestre, scure, coperture, ecc.), purché non venga modificato l'aspetto originario e non si tratti di edifici soggetti a vincolo di tutela;
  9. realizzazione di finestre per tetto per l'aerazione della soffitta;
  10. installazione di vetrine per negozi oppure apposizione di tabelle, cartelli o insegne;
  11. apposizione di tende da sole sporgenti su suolo pubblico;
  12. installazione, modifica o sostituzione di impianti termici inferiore a 35 kW nonché isolamenti di costruzioni esistenti;
  13. costruzione e risanamento di depositi e contenitori per materiale combustibile e/o contaminato e inquinato in generale (serbatoi gas a doppia parete per edifici privati, serbatoi per gasolio, depositi per concime, fosse per liquame, ...) salvo quanto espressamente disciplinato da altre disposizioni di legge;
  14. costruzione di camini e realizzazione di volumi tecnici necessari per rendere più agevole l'accesso per disabili e adeguare le strutture alle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché alle norme antincendio;
  15. installazione di panelli solari fino a 20 mq sui piani di copertura, a condizione che i panelli vengano integrati e il boiler sia collocato all'interno dell'edificio;
  16. installazione di pareti divisorie su balconi in materiale leggero;
  17. costruzione di fontane e pergolati;
  18. posa di infrastrutture su richiesta di privati;
  19. montaggio di tende con una superficie fino a 30 mq e un periodo di stazionamento superiore a 15 giorni.

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