Canone di esposizione pubblicitaria

Generale

Il canone di esposizione pubblicitaria viene gestito dal Comune in economia diretta. Il canone è dovuto per qualsiasi diffusione di messaggi pubblicitari, se eseguita in luoghi pubblici o aperti al pubblico o percepibile da tali luoghi. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica.

Impianti pubblicitari consentiti

  • insegne d'esercizio
  • targhe
  • cartelli pubblicitari
  • striscioni e simili
  • manifesti ecc.

Per tutti gli impianti pubblicitari è previsto o un'autorizzazione comunale e, se del caso il parere della Commissione edilizia (e della Commissione tutela del paesaggio). 

Non sono consentite

  • la distribuzione (ad eccezione della consegna personale) e il lancio di materiale pubblicitario
  • la pubblicità a mezzo di aerei
  • l'affissione di manifesti e simili su muri, recinti, alberi, impianti pubblicitari pubblici nonché su manufatti provvisori

L'autorizzazione può essere ottenuta mediante stipula di una convenzione oppure di un atto d'obbligo unilaterale. Gli impianti pubblicitari devono essere installati dalle persone direttamente interessate a spese proprie.

La denuncia di cessazione per la pubblicità di durata annuale deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Il canone per la pubblicità con durata di un anno deve essere versato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sul c/c  n. IT30Q0604511619000000012260 intestato al comune. Il canone per la pubblicità temporanea viene invece versato sul conto spora indicato prima dell'inizio della pubblicità.


Costi

Il canone viene calcolato al metro quadrato della superficie del mezzo pubblicitario ed in riferimento all'anno solare. 

Requisiti

Vedi sopra

Documentazione

  • denuncia dei mezzi pubblicitari utilizzati
  • disegno colorato dell'impianto in scala 1:100

Ulteriori informazioni

Competente

Modulistica

ITA